Conforme all’allegato 3 del Regolamento IVASS n. 40/2018
COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:
- prima
della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non
prevista, del contratto:
- consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- sono
tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste
e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del
contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal
contraente stesso ogni utile informazione ;
- informano
il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o
più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di
individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze;
nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque
un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non
coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi,
dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal
contraente e dall’intermediario;
- consegnano
al contraente copia della documentazione precontrattuale e
contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della
polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.